H.A.C.C.P. (Hazard Analysis and Critical Control Points)

 

Che cos’è:

 

Con il Decreto Legislativo n. 155/97 sono state introdotte in Italia alcune Direttive Comunitarie concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e dal 28 giugno '97 sono entrate in vigore le disposizioni in merito al sistema di prevenzione igienico-sanitaria HACCP (analisi del rischio e dei punti critici di controllo).

Devono applicare le disposizioni tutti i commercianti che: vendono prodotti alimentari (ingrossi di alimentari, negozi di alimentari, gastronomie, rosticcerie, macellerie, pasticcerie, fruttivendoli, pizzerie al taglio, gelaterie, ambulanti alimentaristi, etc.); somministrano alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, trattorie, osterie, locande, gelaterie, bar, birrerie, pub, circoli, strutture ricettive con somministrazione, agriturismo con somministrazione, ambulanti con somministrazione di cibi e bevande, etc.).

 

A cosa serve:

 

L'obbligo generale è quello di garantire che le fasi del trattamento dei prodotti alimentari avvengano in modo igienico.
Il responsabile deve effettuare l'autocontrollo avvalendosi dei principi del sistema HACCP: analisi dei potenziali rischi per i clienti;
individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei  rischi per gli alimenti; decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei punti che possono nuocere alla  sicurezza dei prodotti, individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza dei punti critici; riesame periodico dei rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.

 

Sanzioni:

 

Il sistema sanzionatorio è stato ammorbidito in modo rilevante, tuttavia le sanzioni pecuniarie risultano rilevanti: mancata messa disposizione delle autorità competenti delle rilevazioni relative all'autocontrollo qualora a seguito dell'accertamento non sia stato rispettato il termine assegnato per regolarizzare la posizione: da 1000 a 6200 euro; mancata o non corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo qualora a seguito dell'accertamento non sia stato rispettato il termine assegnato per regolarizzare la posizione: da 1550 a 9300 euro; mancato ritiro dal commercio di prodotti che possono costituire un rischio per la salute dei consumatori: da 5150 a 31000 euro.

E' comunque previsto l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da 310 a 31000 euro nel caso in cui dal mancato rispetto delle prescrizioni o dal mancato ritiro dei prodotti dal commercio derivi pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti.

 

 Estratto dal D. Lgs. N. 155 del 26.05.1997 (Capitolo IV – Trasporto):

 

1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata pulitura e disinfezione.

2. Salvo quanto previsto al capitolo IV-A i vani di carico dei veicoli o i contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati.

Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione "esclusivamente per prodotti alimentari".

3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario per impedire il rischio di contaminazione.

4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il rischio di contaminazione.

5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.

6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa essere controllata.